Sport e Costituzione Italiana

In Italia milioni di persone (per davvero) ogni settimana passano su un campo di periferia, dentro un palazzetto comunale oppure in una palestra scolastica. Sono spesso gli stessi che poi si ritrovano al bar a commentare le giornate di campionato, a sfottersi per una sconfitta o per l'appartenenza all'una o all'altra fazione sportiva, seguendo un costume molto italiano, ma non solo. E sono anche gli stessi che, durante una competizione internazionale, finiscono per ritrovarsi sotto un'unica bandiera.

L'Italia resta un Paese profondamente legato allo sport, nonostante qualche distorsione, aggiungerei fortunatamente.

Eppure, per decenni, bastava aprire la Costituzione italiana e digitare Ctrl+F oppure Command+F per gli amici della mela, scrivere la parola "sport" e non compariva nulla. Ma sarebbe davvero servito? La domanda è meno banale di quanto possa sembrare, soprattutto se si guarda al peso che lo sport ha oggi dentro il sistema economico e sociale del Paese. Secondo il Rapporto Sport 2025 di Sport e Salute e dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il settore sportivo genera oltre 32 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all'1,5% del PIL nazionale, con più di 420 mila occupati su tutta la filiera: Economia, lavoro, turismo, salute pubblica, infrastrutture, servizi sociali. Insomma, per quanto lo sport resti il chiacchiericcio da bar preferito degli italiani, diventa difficile continuare a raccontarlo come un semplice passatempo collettivo.

Eppure lo sport non è mai stato neutrale. Nel Novecento è stato propaganda, costruzione identitaria e strumento di consenso politico molto prima di diventare linguaggio educativo e sociale, e il fascismo lo comprese rapidamente. A partire dagli anni Venti l'attività sportiva venne assorbita dentro il progetto ideologico dello Stato totalitario, con il corpo dell'atleta trasformato in simbolo della forza nazionale, della disciplina collettiva e della superiorità italica. L'Opera Nazionale Balilla e poi la Gioventù Italiana del Littorio utilizzavano ginnastica, attività paramilitari ed esercizi collettivi per formare cittadini fascisti disciplinati e pronti al sacrificio per lo Stato. Anche il mito dell'uomo forte attraversava quel modello culturale, attraverso una rilettura distorta del concetto di Übermensch elaborato da Nietzsche e già filtrato in Italia dall'estetica del "superuomo" dannunziano, poi trasformato dal fascismo in un ideale di forza collettiva, militarizzata e nazionalistica. In questo quadro anche le vittorie sportive divennero propaganda. I Mondiali del 1934 e del 1938, così come il forte investimento nelle Olimpiadi, vennero raccontati dal regime come prova della forza politica e culturale fascista.

Nel 1948 entra invece in vigore la Costituzione repubblicana, che nasce anche per superare quell'impostazione. Pur senza nominare espressamente lo sport per oltre settant'anni, lo contiene già dentro alcuni dei suoi principi più profondi. Lo sport infatti era già lì, a partire dall'articolo 2, quando la Costituzione parla di "formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo". Ed è difficile non pensare ad associazioni sportive, società dilettantistiche, federazioni, squadre giovanili. Una palestra di provincia diventa spesso il primo luogo nel quale un ragazzo impara a stare dentro una comunità, a convivere con regole comuni, a vivere conflitti, assumersi responsabilità e confrontarsi con differenze caratteriali. In molti territori, soprattutto nelle periferie o nei piccoli comuni, la società sportiva resta ancora oggi uno degli ultimi spazi di aggregazione reale rimasti aperti. Lo stesso discorso diventa ancora più concreto nell'articolo 3, quello sul principio di uguaglianza, dove la Repubblica si assume il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che limitano il pieno sviluppo della persona. Tradotto fuori dal linguaggio giuridico significa impianti accessibili, quote sostenibili, sport femminile, presenza nei quartieri, attività giovanile e inclusione della disabilità. È proprio qui che si inserisce anche il tema dello sport paralimpico, perché la disabilità non può trasformarsi in un ostacolo sociale capace di escludere una persona dalla partecipazione sportiva. E poi c'è la salute. La chiusura degli impianti e l'interruzione delle attività giovanili durante la pandemia hanno mostrato quanto lo sport incida sull'equilibrio psicologico, relazionale e sociale delle persone, soprattutto dei ragazzi. Quando l'articolo 32 afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", oggi inevitabilmente parla anche di sedentarietà, salute mentale, obesità infantile e isolamento sociale. Qui dentro troviamo anche il principio di libera associazione previsto dall'articolo 18, quello che permette l'esistenza di ASD, società professionistiche, enti di promozione sportiva come CSI o UISP e federazioni come FIGC e FIPAV… tutti elementi che non sarebbero state contemplate del modello di Stato fascista che invece tendeva ad accentrare ogni espressione della società civile.

Ed è qui che emerge una contraddizione che il riconoscimento costituzionale, da solo, non può risolvere. Negli ultimi anni sono arrivate riforme importanti, dal lavoro sportivo, di cui magari parleremo nei prossimi appuntamenti di questa rubrica, fino all'inserimento dello sport nell'articolo 33 della Costituzione nel 2023, quando la Repubblica ha riconosciuto "il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Eppure basta entrare in una palestra scolastica aperta alle otto di sera, vedere allenatori volontari, dirigenti che sistemano il campo, ragazzi che arrivano dopo scuola e famiglie che riempiono un palazzetto di provincia per capire che forse lo sport era già dentro la Costituzione molto prima del 2023.

Prorogato di 1 anno il vincolo sportivo....ma non per la Federvolley


La FIPAV, preso atto delle modifiche legislative di questi giorni cioè la decisione da parte del Consiglio dei Ministri di prorogare di un anno l'entrata in vigore della legge che avrebbe abolito il vincolo sportivo (dal 1 luglio 2024 al 1 luglio 2025), fa presente che l'art.69 dello Statuto Federale - quest'ultimo approvato dalle società riunite in assemblea a gennaio 2023 – sancisce che gli artt.10 bis e ter del medesimo Statuto (effetti del tesseramento degli atleti, durata e rinnovo del tesseramento) entreranno in vigore, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 23/24.
Pertanto, le sopra citate norme statutarie e quelle contenute nel RAT, recentemente approvato dalla Giunta Esecutiva del CONI, troveranno applicazione già a far data dal 1° luglio 2024.


Nuove disposizioni relative al tesseramento atleti

Alessandro Assarini

Entra nel vivo la riforma del tesseramento atleti, un passaggio storico per la pallavolo e lo sport italiano, conseguente alle nuove norme che hanno portato all'abolizione del vincolo sportivo. L'iter di modifica del regolamento, partito oltre un anno fa con l'apposita Assemblea Straordinaria della Federazione Italiana Pallavolo, è giunto a compimento oggi, 22 febbraio 2024, con la pubblicazione, sulla Guida Pratica online, delle linee guida sulla riforma.

I principi chiave sono quelli determinati nel 2023: la durata annuale del tesseramento, il rinnovo automatico salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'atleta, il sistema di premi e compensazioni per le società d'origine al momento del passaggio a un altro club. Nel caso in cui invece l'atleta stipuli un contratto di lavoro sportivo, sarà quest'ultimo a determinare forme e durata del rapporto con la società.

Dal punto di vista degli atleti, la data da segnare nel calendario è quella del 31 marzo 2024 (poi, di ogni anno), termine entro il quale si potrà esercitare il diritto di recesso (esclusivamente tramite PEC) per evitare il rinnovo automatico. Trascorsa questa data il tesseramento sarà automaticamente rinnovato per la successiva stagione, a partire dal 1° luglio, anche se in seguito il giocatore potrà comunque chiedere il trasferimento a un'altra società, previo accordo con il club di appartenenza. Sono esclusi dal rinnovo automatico gli atleti sotto i 14 anni e quelli che hanno già un contratto di lavoro sportivo in corso.

Per le società che vedranno svincolarsi i propri atleti, invece, l'aspetto più importante è quello dei premi, suddivisi in tre tipologie: il premio di compensazione è un contributo una tantum corrisposto dalla nuova società di tesseramento alla società di origine entro tre mesi dal trasferimento. Il premio di tesseramento viene corrisposto ogni anno, fino al compimento dei 18 anni dell'atleta (nel settore femminile) o dei 19 anni (per il maschile), alle società che lo hanno tesserato nelle 4 stagioni antecedenti al compimento dei 14 anni (femminile) o dei 15 anni (maschile). Infine, il premio di formazione tecnica è a carico della società con cui l'atleta stipula il primo contratto di lavoro sportivo, e viene corrisposto a tutte le società "formatrici", ossia quelle che lo hanno tesserato nel periodo tra i 14 e i 18 anni (settore femminile) o tra i 15 e i 19 anni (maschile).

Per ciascuno di questi premi esistono specifiche tabelle e coefficienti che ne determinano l'ammontare: all'interno della Guida Pratica online è a disposizione un dettagliato documento che chiarisce tutti i punti principali della riforma, oltre a diversi video tutorial per aiutare dirigenti e addetti ai lavori. 

La Fipav ha inoltre attivato la casella e-mail dedicata lanuovariforma@federvolley.it per rispondere a tutti i quesiti sull'argomento.

Termine del vincolo sportivo...

La riforma del tesseramento atleti, un passaggio storico per la Federazione Italiana Pallavolo, si è reso necessario dall'entrata in vigore della riforma dello sport (D.Lvo n.36 del 2021).

L'iter che ha portato alle nuove regolamentazioni federali è partito oltre un anno fa in occasione della 46esima Assemblea Straordinaria, tenutasi a Roma il 22 gennaio 2023, per le modifiche allo statuto. Nel corso dei lavori l'Assemblea si pronunciò in maniera favorevole sulle seguenti modifiche:

  • Il tesseramento ha la durata pari a quella dell'anno sportivo (tesseramento annuale);
  • Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione successiva salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi alla società di tesseramento entro il 31 marzo 2024 mediante PEC (elenco PEC delle società sportive);
  • Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, il tesseramento si rinnoverà di stagione in stagione sportiva per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende;
  • Alla scadenza del tesseramento l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali;

Dopo l'introduzione di tali modifiche, richieste dalla riforma dello sport (D.Lvo n.36 del 2021), la FIPAV ha avviato un lungo e approfondito percorso di lavoro per tutelare le proprie società affiliate. Attraverso una serie di incontri e confronti con le principali componenti del mondo pallavolistico italiano, sono state definite le linee guida presenti nella Guida Pratica online.

Il Consiglio Federale ha istituito due tipologie di PREMI, il Premio di Compensazione ed il Premio di Tesseramento che vanno a sommarsi al Premio di Formazione Tecnica istituito con la normativa vigente, destinati in favore di quelle società che vedranno svincolarsi i propri atleti, maggiorenni e/o minorenni, al termine delle stagioni sportive, a partire dalla stagione 2024-2025. 

Al seguente link la guida pratica della FIPAV:

https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/la-nuova-riforma

Rimane in vigore, comunque, la possibilità del "prestito" tra società degli atleti.

La FIPAV ha messo a disposizione alcune risposte a domande frequenti in merito a questo indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/la-nuova-riforma/faq/domande-frequenti

  

Riforma dello Sport

Tante sono le novità apportate dalla Riforma dello Sport introdotta dal 01 Luglio 2023; proviamo ad elencarle per sommi capi e nei prossimi articoli andremo a vedere nello specifico.

1) Adeguamento degli Statuti con distinzione delle attività principali (Attività sportive, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) e le attività secondarie (commerciali, gestione spaccio, vendita materiale sportivo ai soci, etc) che devono essere previste dallo statuto, divieto di distribuzione degli utili, diritti in capo dell'associato minore, incompatibilità delle cariche in più sodalizi dello stesso EPS o Federazione.

2)  Riconoscimento del Lavoro Sportivo con distinzione tra Volontari Sportivi e Lavoratori Sportivi; aspetti fiscali, assicurativi e previdenziali.

PARLIAMO DEL VINCOLO SPORTIVO E DELLA RIFORMA DELLO SPORT

di Simone Fama' (Giurista Sportivo)


Seconda parte....

Il vincolo sportivo, così pensato, aveva ragion d'essere e trovava fondamento nel riconoscimento di una qualche forma di tutela dei piccoli club che si vedevano costantemente "scippati" delle proprie migliori risorse a vantaggio di società più attrattive agli occhi degli atleti stessi e di tutto il panorama.

Il quadro moderno trova invece un sistema basato sul riconoscimento di premi o comunque di un percorso di crescita condiviso tra atleta, club di partenza e quello di destinazione, panorama profondamente diverso rispetto agli anni in cui il vincolo era (quasi) l'unica fonte di sostentamento di piccole realtà.

Gli abusi delle situazioni odierne (atleti costretti a pagarsi il cartellino pur di essere liberi), soprattutto con riferimento ad atleti minorenni o comunque di campionati di poco conto non sono soltanto azioni riprovevoli, ma anche illegittime secondo gli artt. 101 e 102 del TFUE ed in generale il principio di libera circolazione dei lavoratori.

Corretto di parlare proprio di lavoratori perché a seguito del D.Lvo n.36 del 2021 (in attuazione della Legge Delega n.86 del 2019), è stato introdotto l'istituto del contratto di lavoro sportivo anche nello sport dilettantistico, oltre alla statuizione dell'abolizione del vincolo sportivo.

La critiche mosse e lo spettro dell'incompatibilità ha portato, con la nota FIPAV 13 Gennaio, la proposta di una soluzione intermedia con un vincolo compreso tra la sola fascia di età dai 12 ai 18 anni e liberalizzando tutte le fasce di età successive al raggiungimento della maggiore età, "sperando che, nel frattempo, considerato anche il cambio delle guida politica del paese, il legislatore potesse rivedere nei contenuti, oltre che nelle tempistiche, della riforma del lavoro sportivo (dlgs 36 e modifiche)".

Milleproroghe

A ridosso della scadenza dell'anno, in modo prevedibile vista l'impossibilità di adeguare la disciplina del dlgs. 36/21 in così poco tempo, è intervenuto il cd. decreto milleproroghe (198/2022) che ha fatto slittare numerose scadenze (in particolare l'obbligatorietà di stipula dei contratti in luogo degli accordi o situazioni non meglio definite) ma non ha accennato all'abolizione del vincolo (pertanto immediata), pertanto FIPAV ha elaborato una nuova proposta che prevede un vincolo che sia annuale, un rinnovo automatico dello stesso ma la libertà dell'atleta di svincolarsi, in pratica, anno per anno.

Tale situazione, comunque provvisoria almeno sino al 1° luglio (per i nuovi tesseramenti, per quelli vecchi ci saranno altri sei mesi di tempo, fino alla fine di quest'anno) ha mosso alcune preoccupazioni, una su tutte quella dell'AIP (assopallavolisti) che ha visto notevoli passi avanti rispetto alla prima soluzione transitoria legata al vincolo sino ai 18 anni ma ancora lontana dal riconoscimento di nuove forme di tutela degli sportivi (di cui alla riforma stessa) ed in ogni caso ancora sottostante ad un regime di vincolo sportivo.

I risultati

La 46esima Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto Federale della Federazione Italiana Pallavolo ha così statuito:

-Il tesseramento avrà la durata pari a quella dell'anno sportivo (1/07-30/06)

- Alla scadenza del tesseramento l'atleta sarà libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; saranno fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.

- Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

Commento.

Tutto il movimento riformista dello sport trova assoluta ragion d'esistere proprio perché gli eventi drammatici dello stop forzato a causa del COVID hanno portato alla luce numerose realtà estremamente fragili (ricordiamoci che il decreto di riforma si applica a tutti i lavoratori sportivi, non solamente gli atleti), quali lavoratori occasionali, a rimborso o ad altre forme meritevoli di tutela.

Oggi per accedere a tali posizioni occorre anche preparazione, sacrifici, studio, percorsi di crescita formativa efficaci ed è pertanto per tutelare i nuovi lavoratori dello sport che è necessaria una riforma in tal senso. Occorre però riflettere anche sugli effetti di questa, una disciplina contrattualistica più ampia e la realizzazione di tutti i punti di cui alla riforma, sono sostenibili per tutte le realtà sportive? I costi lieviterebbero enormemente e gli effetti "dannosi" pregiudicherebbero prevalentemente le piccole realtà in favore di altre più strutturate. Ci limitiamo solamente a commentare su questi punti ma l'asticella dovrà essere bilanciata tra nuove forme di tutela (sacrosante) e tenuta del sistema.



Prima Parte....


Senza dilungarsi in formalismi non necessari, possiamo affermare che il vincolo sportivo sia quel sodalizio che intercorre tra lo sportivo e quella data società. Da non confondere con l'affiliazione, (che intercorre tra la federazione sportiva e la società) o il tesseramento (tra l'atleta e la FSN).

Fondamento: Art. 10 bis "Vincolo degli atleti tesserati" (FIPAV)

· Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione.

  • Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.

Ergo l'atleta può giocare solo per una società alla volta.

La durata di questo dipende dalla leva anagrafica:

  • Dai 6 anni fino a 12 anni (vincolo annuale);
  • Dai 12 anni fino a 18 anni (vincolo di 6 anni o fino al compimento di anni 18);
  • Dai 18 anni fino a 24 anni (vincolo 6 anni o fino al compimento di anni 24);
  • Dai 24 anni fino a 29 anni (durata del vincolo di 5 anni a partire dalla data di 1° tesseramento compresa nel range di anni 24-29);
  • Dai 29 anni fino a 34 anni (vincolo di 5 anni o fino al compimento di anni 34)
  • Dai 34 anni e successivi (vincolo annuale).

Il regime di vincolo opera laddove vi sia la mancata natura di Professionismo sportivo (l.91/1981) con l'eccezione di serie A maschile e Femminile dove l'attività ("paraprofessionistica") viene svolta da società operanti in regime di Impresa Sportiva che necessitano certamente di diverse forme di tutela e un contesto decisamente diverso rispetto a quello di società di modiche dimensioni.

Dove Nasce e perchè

Nasce in Inghilterra, intorno al XIX secolo, limitatamente al fenomeno calcistico in grande ascesa, con la finalità di evitare che le società economicamente più ricche potessero accaparrarsi gli atleti migliori a danno delle società più deboli. Attraverso detto istituto, quindi, le società meno abbienti potevano vincolare i propri atleti, impedendo loro di trasferirsi altrove e decidere, pertanto, in modo unilaterale in merito ai loro trasferimenti.

Abusi.

L'atleta dilettante, infatti, con la firma del "cartellino", si vincola a una società sportiva, accettando una notevole compromissione della propria libertà contrattuale, perché potrà svolgere la propria attività sportiva unicamente per detta società, che non solo sarà l'unica ad ottenerne le prestazioni sportive, ma che, salvo ipotesi limitate e marginali, avrà il diritto di decidere del suo trasferimento ad altro sodalizio.

Sebbene temporaneo, il vincolo sportivo ha continuato a suscitare grande malcontento tra gli atleti che, nel momento in cui decidono per le più svariate ragioni di cambiare società e devono quindi trattare lo svincolo - trasferimento, si trovano talvolta di fronte a comportamenti illegittimi da parte di alcune società (ad esempio, vengono richieste somme di denaro non dovute per concedere l'autorizzazione a cambiare Società). Tale fenomeno - particolarmente grave - è da annoverarsi tra i vari che potrebbero costituire l'abbandono da parte del tesserato alla disciplina.

Continua....

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